FINE DELLA PACE FISCALE – Il fisco contro i debitori fiscali

L’articolo citato dispone che, in caso di insufficiente o omesso versamento della rate a scadenza, le sanatorie non si perfezionano, i pagamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto (a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo), l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero ed il pagamento eventualmente non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
In parole povere quindi la decadenza mette definitivamente spalle al muro i contribuenti che non potendo accedere ad ulteriori dilazioni per i carichi interessati dalle sanatorie non hanno alternative al pagamento integrale del debito residuo.
 
La decadenza dai nuovi piani di dilazioni. Con un emendamento approvato in sede di conversione del decreto aiuti (il dl 50/2022), unicamente per le domande di dilazione presentate a partire dallo scorso 16 luglio (la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) i debitori che non pagheranno 8 rate anche non consecutive del piano (invece delle 5 prima previste) non potranno più rateizzare i carichi per i quali è intervenuta la decadenza.
 
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