Credito d’imposta per cuochi professionisti

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:
– essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
– essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, e più precisamente:
– essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure
– essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
– essere nel pieno godimento dei diritti civili.
 
Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a:
– l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
– l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
– la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
 
Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
– A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);
– A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);
– A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).
 
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
 
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